Bank of Ireland: vittoria di Assobond

Si  segnala l’importante sentenza emessa dal Tribunale di Venezia lo scorso 10 ottobre 2016 a seguito dell’azione promossa dai legali di Assobond a tutela di alcuni risparmiatori coinvolti nel default del titolo obbligazionario subordinato emesso da Bank of Ireland.

In particolare, il Tribunale di Venezia ha stigmatizzato la condotta della banca intermediaria affermando che l’informativa sul titolo fornita ai risparmiatori “appare effettivamente scorretta, tenuto conto che l’art. 31 Reg. Consob n. 16190/2007 prevede espressamente che, tra i doveri incombenti sull’intermediario vi sia anche quello della descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, descrizione che deve illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. Inoltre, è precisato che la descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, anche l’indicazione dei rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario compreso quello relativo al rischio di perdita totale dell’investimento. La banca intermediaria, in riferimento ai titoli obbligazionari emessi da Bank of Ireland, si è certamente resa inadempiente dello specifico obbligo informativo relativo alla tipologia e caratteristiche dello strumento finanziario negoziato, essendo ben possibile, per quanto già detto, dichiarare la risoluzione dell’acquisto, essendo l’inadempimento dell’obbligo informativo grave, conseguendo alla risoluzione gli obblighi restitutori ex art. 2033 cc.”.

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