Buone notizie per i risparmiatori coinvolti nei crack bancari: la Suprema Corte di Cassazione, con alcune recentissime sentenze, ha ridefinito i propri orientamenti in tema di sottoscrizione del c.d. contratto-quadro: tale è il contratto di negoziazione sulla base del quale sono posti in essere gli acquisti di prodotti finanziari negoziati dai clienti degli istituti di credito. Con le recenti sentenze n. 5919 del 24 marzo 2016 e 7068 dell’11 aprile 2016 viene stabilita la necessità che il contratto-quadro venga firmato sia dal cliente sia dalla banca. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che lo stesso è nullo se vi è solo la firma del cliente (caso molto frequente) e che la produzione in causa di questo contratto quadro da parte della banca che non lo ha sottoscritto non consente il perfezionamento in via retroattiva. Peraltro, come specificato nelle sentenze, la nullità per assenza della firma del cliente non può essere convalidata dalla documentazione bancaria con la quale viene data esecuzione al contratto (il riferimento è alle note contabili o alle conferme di eseguito) e neanche la clausola con la quale viene dato atto che “una copia del contratto viene rilasciata debitamente sottoscritta” può sanare il vizio.
In precedenza, tuttavia, la Suprema Corte, sezione I, con la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, seguita da buona parte della giurisprudenza di merito, aveva ritenuto che, nel caso di contratto firmato dal solo cliente, la previsione di forma scritta fosse rispettata anche qualora il documento recasse la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato”. Secondo tale precedente orientamento il vizio di forma era altresì escluso quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, vi fosse la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca o la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso. La sentenza in commento, al contrario, rappresenta una rottura netta con l’orientamento del 2012: la Cassazione, nel valutare il proprio precedente, ha dichiarato espressamente che allo stesso non può essere dato continuitá in ragione anche della giurisprudenza di legittimità in materia di perfezionamento dei contratti per i quali é prevista la forma scritta ad substantiam ed il relativo onere della prova.