Tribunale di Roma: se la Banca applica anatocismo deve restituire i soldi

Dopo le due Ordinanze del Tribunale di Milano (25/03/2015 e 3/04/2015), anche il Tribunale di Roma ha ribadito l’importante principio secondo il quale – dal primo gennaio 2014 – l’anatocismo bancario non è più ammissibile. Pertanto le banche non possono dar corso a qualsivoglia forma di anatocismo, vale a dire il pagamento degli interessi maturati sugli interessi dei trimestri precedenti. Questo principio deve ritenersi valido a partire dal  1/1/2014 sia per i conti correnti già in essere che per quelli nascenti.
La pronuncia origina dal ricorso d’urgenza (ex art. 140, comma 8 Codice del Consumo) presentato in giudizio da un’associazione di consumatori e finalizzato a dichiarare illegittimo il comportamento di un primario istituto di credito nazionale che continua ad applicare anatocismo sugli interessi passivi nei principali contratti di conto corrente offerti al pubblico. A partire dalla riforma dell’art. 120 II comma TUB, operata con la legge di stabilità n. 147/2013, il legislatore ha reintrodotto il divieto di anatocismo che, nel periodo intercorrente tra la delibera del CICR del 9.2.2000 e il 31/12/2013, era stato invece ammesso se pur a determinate specifiche condizioni a cui le banche si sono dovute adeguare (stesso criterio di periodicità per il conteggio degli interessi debitori e creditori della clientela).
La banca ricorrente si sarebbe opposta sostenendo che il nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB, così come modificato dalla legge di stabilità 2014, in realtà delega ad una futura delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nell’esercizio dell’attività bancaria; pertanto il divieto di anatocismo rimarrebbe sospeso condizionatamente al futuro intervento del CICR. Secondo il Tribunale di Roma tale punto di vista non sarebbe condivisibile, in considerazione del fatto che la normativa di primo grado, in quanto tale, è immediatamente efficace e vigente. Inoltre le modalità e i criteri di una futura delibera del CICR potranno solo dare attuazione alla norma primaria, non certo stravolgerla. Pertanto, il divieto di anatocismo è da ritenersi effettivamente operante a far data dal 01.01.2014, e gli interessi periodicamente addebitati non possono più produrre ulteriori interessi nei successivi trimestri.

Ordinanza-del-Tribunale-di-Roma-n.-28717-20-ottobre-2015

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